Art. 5.
(Risorse finanziarie destinate alle attività musicali).

      1. Il CNM può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e di fondi europei.
      2. Al CNM, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, sono attribuite le seguenti risorse:

          a) la quota parte delle risorse del FUS destinata alle attività musicali e alle fondazioni lirico-sinfoniche;

          b) il 10 per cento dei proventi della Società italiana autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;

          c) una quota dei fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;

          d) una quota da prelevare sulle entrate di tutti i soggetti pubblici e privati che trasmettono musica;

          e) erogazioni liberali.

      3. Le risorse economiche attribuite al CNM sono ripartite tra i seguenti fondi:

          a) Fondo per la produzione e la distribuzione;

          b) Fondo per la fruizione;

          c) Fondo per la formazione;

          d) Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero;

          e) Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali.

 

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