1. Il CNM può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e di fondi europei.
2. Al CNM, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, sono attribuite le seguenti risorse:
a) la quota parte delle risorse del FUS destinata alle attività musicali e alle fondazioni lirico-sinfoniche;
b) il 10 per cento dei proventi della Società italiana autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;
c) una quota dei fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;
d) una quota da prelevare sulle entrate di tutti i soggetti pubblici e privati che trasmettono musica;
e) erogazioni liberali.
3. Le risorse economiche attribuite al CNM sono ripartite tra i seguenti fondi:
a) Fondo per la produzione e la distribuzione;
b) Fondo per la fruizione;
c) Fondo per la formazione;
d) Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero;
e) Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali.